Imposta di bollo su fatture elettroniche – dal 1 gennaio 2019

Dal 1 gennaio 2019 il pagamento dell’imposta di bollo da 2 euro applicata sulle fatture elettroniche dovrà essere effettuato entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre solare di emissione delle fatture.

L’importo da versare sarà comunicato dall’Agenzia Entrate – che metterà a disposizione di ciascun contribuente l’ammontare dell’imposta dovuta all’interno dell’area riservata presente sul sito dell’Agenzia – sulla base delle fatture effettivamente transitate dallo SDI.

Il pagamento potrà essere eseguito secondo due modalità alternative:

  1. addebito sul conto corrente bancario o postale (da comunicare all’Agenzia Entrate);
  2. modello F24 predisposto dall’Agenzia Entrate.

Si evidenzia che tutte le fatture elettroniche per cui è obbligatoria l’imposta di bollo, secondo le consuete regole, dovranno riportare specifica annotazione dell’assolvimento dell’imposta “ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014”.

Da ultimo si segnala che non sono invece state modificate le regole per tutti i documenti diversi dalle fatture elettroniche (atti, altri documenti o registri) emessi od utilizzati durante l’anno. Per questi ultimi infatti è previsto il versamento entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (nella maggior parte dei casi 30 aprile dell’anno successivo).