Con tale termine sintetico viene indicato il D.L. 8/4/2020 n. 23.
Si riassume qui di seguito il contenuto di detto provvedimento con rilevanza finanziaria che si ritiene di maggior interesse nell’immediatezza per la clientela dello Studio.
Si premette che condizione imprescindibile per avvalersi delle norme di legge è che l’attività sia stata danneggiata dall’emergenza COVID-19.
Le imprese con meno di 5.000 dipendenti e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi possono ottenere finanziamenti bancari entro il 31 dicembre 2020 con la garanzia statale (tramite SACE) sul 90% degli stessi finanziamenti. Detti prestiti debbono essere aggiuntivi e non sostitutivi di precedenti finanziamenti. Sono escluse dal provvedimento le imprese che alla data del 29 febbraio 2020 risultavano con esposizioni deteriorate presso il sistema bancario.
I finanziamenti avranno una durata non superiore a 6 anni, con possibilità di avvalersi di un preammortamento di 24 mesi. Si anticipa che sono in corso richieste e trattative per portare il termine a 10 anni.
L’importo del prestito garantito non può essere superiore al maggiore fra il 25% del fatturato annuo e il doppio dei costi del personale del 2019. Per contro l’impresa non potrà distribuire dividendi nel corso del 2020.
La garanzia può arrivare al 100% (90% garanzia statale + 10% con garanzia confidi o altro fondo) del finanziamento concesso, al massimo dell’importo di € 800.000,00, se il beneficiario ha un limite di ricavi di € 3.200.000,00.
Ai fini dell’individuazione dei limiti di importo si deve fare riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi di personale sostenuti in Italia e i finanziamenti ottenuti debbono essere utilizzati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia.
La domanda di finanziamento va presentata a una banca (anche in pool). La banca, se ritiene detta domanda meritevole di accoglimento, provvede ad accoglierla ed a trasmetterla a SACE (per solo esame del processo deliberativo). Ottenuto il nulla osta, la banca effettua l’erogazione.
E’ altresì previsto che con l’intervento del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI (anziché della SACE) sia possibile ottenere finanziamenti da parte di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni con copertura assicurativa del 100%, purché tali finanziamenti prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e l’importo non sia superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario (come risultante da ultimo bilancio depositato o da ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia).In altri termini il finanziamento massimo è di € 25.000,00 e dipende unicamente dalla valutazione della banca.
Il provvedimento prevede la possibilità di disciplinare ulteriori modalità attuative e operative o elementi e requisiti integrativi con decreto del MEF.
Altri aspetti di rilevanza aziendale.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto e fino al 31 dicembre 2020 non si applicano le norme sulla riduzione del capitale per perdite (anche al di sotto del limite legale) e non operano le cause di scioglimento per le s.p.a. e per le s.r.l. se la fattispecie si verifica in un esercizio chiuso entro la predetta data.
Al fine di favorire l’immissione di denaro fresco nelle società i finanziamenti soci effettuati dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre2020 non sono considerati postergati (in assenza di detta disposizione i finanziamenti fatti dovrebbero essere rimborsati dopo che sono stati onorati tutti i restanti debiti verso terzi, sarebbero crediti subordinati).
Sono improcedibili le istanze di fallimento depositate fra il 9/3/2020 e il 30 giugno 2020 (eccezion fatta per le richieste del P.M.).
Sono altresì sospesi alcuni termini riguardanti i titoli di credito, quali cambiali e assegni.
I termini di sospensione di versamenti tributari e contributivi sono stati oggetto di una precedente comunicazione, alla quale si rinvia.
Si resta a disposizione per ogni chiarimento o approfondimento.
Cordialmente.
Studio Vancini
Dante nel quattordicesimo secolo scriveva:
“Libertà va cercando ch’è sì cara, come sa chi per lei vita rifiuta”.
Se Dante fosse vissuto nel ventunesimo secolo probabilmente avrebbe scritto:
“Liquidità va cercando ch’è sì cara, come sa chi con lei l’azienda vive”.