Uso del contante: inferiore a € 2.000,00 dal 1° Luglio 2020

A decorrere dal prossimo 1° luglio 2020 passa dagli attuali € 2.999,99 ad € 1.999,99 il limite massimo per l’utilizzo del contante nei pagamenti e nei trasferimenti di titoli al portatore fra privati.

E’ inoltre previsto che a decorrere dal successivo 1° gennaio 2022 tale limite verrà ulteriormente ridotto sino ad € 999,99.

Si tratta di limiti applicabili anche in tutti i casi in cui il trasferimento di denaro sia effettuato con più pagamenti sottosoglia che appaiano artificiosamente frazionati.

Le sanzioni per la violazione di tali norme sono estremamente gravose e vengono applicate sia a chi commette la violazione che ai professionisti che non segnalano l’avvenuta violazione commessa dai loro Clienti.

Decreto Rilancio – Esenzione IVA Mascherine e DPI fino al 31 dicembre 2020

L’articolo 124 del Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 (cd. Decreto Rilancio) prevede, in via transitoria, sino al 31 dicembre 2020, l’esenzione IVA per le cessioni dei seguenti beni:

 

  • Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
  • Monitor multiparametrico anche da trasporto;
  • Pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;
  • Tubi endotracheali;
  • Caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
  • Maschere per la ventilazione non invasiva;
  • Sistemi di aspirazione;
  • Umidificatori;
  • Laringoscopi;
  • Strumentazione per accesso vascolare;
  • Aspiratore elettrico;
  • Centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
  • Ecotomografo portatile;
  • Elettrocardiografo;
  • Tomografo computerizzato;
  • Mascherine chirurgiche (n.b. con marchiatura CE o comunque autorizzate da ISS – INAIL);
  • Mascherine Ffp2 e Ffp3;
  • Articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
  • Termometri;
  • Detergenti disinfettanti per mani;
  • Dispenser a muro per disinfettanti;
  • Soluzione idroalcolica in litri;
  • Perossido al 3% in litri;
  • Carrelli per emergenza;
  • Estrattori RNA;
  • Strumentazione per diagnostica per COVID-19;
  • Tamponi per analisi cliniche;
  • Provette sterili;
  • Attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

Pertanto fino al prossimo 31 dicembre non verrà applicata l’iva sulle cessioni dei prodotti sopra elencati. Il provvedimento qualifica l’operazione come ESENTE IVA, ma concede comunque all’impresa cedente la possibilità di detrarre l’eventuale iva assolta sugli acquisti.

Dal primo gennaio 2021 verranno assoggettate ad aliquota IVA ridotta del 5%.

La norma in oggetto decorre dalla data del 19 maggio (pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020).

Decreto Rilancio – Bonus biciclette e monopattini

Con il Decreto Legge “RILANCIO” è stato istituito un “buono mobilità” che agevola l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli a propulsione prevalentemente elettrica, quali monopattini, hoverboard, monowheel e segway.

Ciò al fine di ridurre il numero dei passeggeri sui mezzi del trasporto pubblico e garantire il distanziamento sociale, evitando nel contempo un incremento degli spostamenti effettuati con autoveicoli privati. Si accompagna ad un programma di potenziamento delle piste ciclabili.

Il fondo disponibile per detta agevolazione è di € 120 milioni per il 2020. E’ prevedibile un rapido utilizzo dello stesso, per cui i primi richiedenti saranno avvantaggiati, salvo un eventuale futuro incremento del fondo .

Il “buono” (richiedibile una sola volta) è pari al 60% della spesa sostenuta e comunque in misura

non superiore a € 500,00 e vale per gli acquisti posti in essere dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre

2020.

Tale buono è riconosciuto ai maggiorenni residenti nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000

abitanti (fermo che gli acquisti possono essere effettuati anche in zone diverse da quelle sopra indicate ed anche per corrispondenza).

Il “bonus” è erogato sotto forma di rimborso. Chi effettua l’acquisto dovrà quindi conservare il documento giustificativo di spesa (fattura) e con le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere sull’applicazione web che è in via di predisposizione da parte del Ministero dell’Ambiente. Un volta che sarà pronta questa piattaforma sarà anche possibile, dopo aver scelto il mezzo da acquistare, generare un buono spesa elettronico direttamente online da consegnare ai rivenditori, pagando solamente la differenza.

Si ricorda ancora una volta che si sta illustrando una bozza di D.L., che potrà essere emendato in sede di stesura definitiva e di conversione in legge.

Si prende riserva di ritornare in argomento qualora venissero apportate modifiche o fornite indicazioni ufficiali.

Decreto Rilancio – Novità in materia di investimenti pubblicitari ed aumenti di capitale

Tra i tanti incentivi previsti dal Decreto “Rilancio” ne sono previsti due che finora hanno richiamato poca attenzione, forse perché la loro attivazione non è immediata ed hanno una platea di possibili utilizzatori molto bassa. Ciò non impedisce però di parlarne per consentire ai possibili interessati di effettuare programmi in merito.

Investimenti pubblicitari

A parziale modifica di precedenti norme è prevista la concessione di un credito di imposta pari al 50% degli investimenti pubblicitari effettuati nel 2020 su giornali quotidiani e periodici, anche on line, e su emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. La necessità di riattivare e rilanciare l’attività aziendale, sospesa o rallentata per tanti mesi, spinge ad incrementare la pubblicità anche le aziende – piccole o grandi indifferentemente – che finora avevano ignorato tale canale di sviluppo. Chiunque in questi giorni può verificare l’apparire in campo pubblicitario di imprese che finora ne erano state fuori (ad esempio intere paginate sui quotidiani con messaggi legati al COVID 19).

L’importo messo a disposizione dallo Stato è di complessivi 60 milioni di euro e le domande dovranno essere presentate dal 1° al 30 settembre 2020.

Si suggerisce pertanto di valutare se fare o meno ricorso a tale beneficio; in caso positivo di attivarsi per essere pronti a presentare la domanda al click day del 1° settembre 2020.

Aumento del capitale sociale

Uno dei più gravi problemi che storicamente affliggono le imprese italiane è la sottocapitalizzazione, fenomeno aggravato certamente dalle perdite conseguenti alla pandemia del COVID 19.

Sono stati pertanto previsti due benefici in caso di aumento del capitale sociale delle società di capitale (spa, sapa, srl, cooperative) che nel 2019 abbiano realizzato ricavi tra 5 e 50 milioni e qualora i ricavi di marzo-aprile 2020 siano inferiori, causa COVID 19, almeno del 33% rispetto agli stessi mesi del 2019:

uno per i soci, ai quali viene riconosciuto un credito di imposta pari al 20% del capitale  sottoscritto e versato (fino a concorrenza dell’importo massimo di € 2.000.000 di aumento del capitale) a società che abbiano deliberato fra il 20 maggio 2020 e il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato in misura non inferiore a € 250.000. Ovviamente dette società devono avere una situazione di regolarità contributiva e fiscale ed essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, lavoro, prevenzione degli infortuni e salvaguardia dell’ambiente. Il credito di imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino a completo utilizzo. Le stesse non potranno distribuire riserve di qualsiasi tipo prima del 1/1/2024

uno per le società: alle società di cui sopra è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito di imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale. Fermo il divieto di distribuire riserve prima del 1/1/2024. Il credito di imposta, non tassabile, è utilizzabile in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al 2020. Tale norma riguarda pertanto essenzialmente le società che prevedano una consistente perdita di bilancio per il 2020.

Emergenza Coronavirus – Richieste di agevolazioni finanziarie

Le piccole e medie imprese (in alcuni casi anche i professionisti) che abbiano subito danni dal COVID-19 e non abbiano esposizioni debitorie deteriorate possono essere particolarmente interessate alle seguenti disposizioni:

  • Richiesta da parte delle piccole e medie imprese alle proprie banche di conferma degli affidamenti in essere e di sospensione dei pagamenti rateali (mutui e altri finanziamenti, compresi i leasing) fino al 30 settembre 2020 (con obbligo per le banche di accettare la richiesta); in tale modo si ottiene la possibilità di lavorare senza il rischio di sorprese (revoca di affidamenti) e di dover effettuare pagamenti di mutui o leasing;

  • Richiesta da parte delle piccole e medie imprese e di professionisti di un finanziamento (garantito dal Fondo Centrale di garanzia per PMI al 100% e quindi senza rischio per la banca erogatrice) fino a € 25.000,00 qualora l’ultimo bilancio depositato oppure l’ultima dichiarazione fiscale (anche IVA) presentata evidenzi che i ricavi (o i compensi) annui conseguiti sono superiori a € 100.000,00 ovvero fino alla minor cifra che sia pari al 25% dei ricavi annui se gli stessi sono inferiori a € 100.000,00; ad evitare che la richiesta pervenga dopo l’eventuale esaurimento dei fondi, si suggerisce a chi fosse interessato ad attivarsi urgentemente; a tal fine si trasmette in allegato l’apposito modulo da compilare ed inviare;

  • Richiesta dei soggetti beneficiari con ricavi non superiori a € 3.200.000,00 di un finanziamento (con garanzia del citato Fondo per il 90% e da un confidi o altro fondo per il residuo10%) per l’importo massimo di € 800.000,00 (il maggiore tra il 25% del fatturato o il doppio della spesa salariale annua per il 2019)

Si resta a disposizione per qualsiasi necessità o chiarimento.

Cordialmente.

Studio Vancini

Emergenza Coronavirus – Decreto Liquidità

Con tale termine sintetico viene indicato il D.L. 8/4/2020 n. 23.

Si riassume qui di seguito il contenuto di detto provvedimento con rilevanza finanziaria che si ritiene di maggior interesse nell’immediatezza per la clientela dello Studio.

Si premette che condizione imprescindibile per avvalersi delle norme di legge è che l’attività sia stata danneggiata dall’emergenza COVID-19.

Le imprese con meno di 5.000 dipendenti e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi possono ottenere finanziamenti bancari entro il 31 dicembre 2020 con la garanzia statale (tramite SACE) sul 90% degli stessi finanziamenti. Detti prestiti debbono essere aggiuntivi e non sostitutivi di precedenti finanziamenti. Sono escluse dal provvedimento le imprese che alla data del 29 febbraio 2020 risultavano con esposizioni deteriorate presso il sistema bancario.

I finanziamenti avranno una durata non superiore a 6 anni, con possibilità di avvalersi di un preammortamento di 24 mesi. Si anticipa che sono in corso richieste e trattative per portare il termine a 10 anni.

L’importo del prestito garantito non può essere superiore al maggiore fra il 25% del fatturato annuo e il doppio dei costi del personale del 2019. Per contro l’impresa non potrà distribuire dividendi nel corso del 2020.

La garanzia può arrivare al 100% (90% garanzia statale + 10% con garanzia confidi o altro fondo) del finanziamento concesso, al massimo dell’importo di € 800.000,00, se il beneficiario ha un limite di ricavi di € 3.200.000,00.

Ai fini dell’individuazione dei limiti di importo si deve fare riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi di personale sostenuti in Italia e i finanziamenti ottenuti debbono essere utilizzati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia.

La domanda di finanziamento va presentata a una banca (anche in pool). La banca, se ritiene detta domanda meritevole di accoglimento, provvede ad accoglierla ed a trasmetterla a SACE (per solo esame del processo deliberativo). Ottenuto il nulla osta, la banca effettua l’erogazione.

E’ altresì previsto che con l’intervento del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI (anziché della SACE) sia possibile ottenere finanziamenti da parte di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni con copertura assicurativa del 100%, purché tali finanziamenti prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e l’importo non sia superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario (come risultante da ultimo bilancio depositato o da ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia).In altri termini il finanziamento massimo è di € 25.000,00 e dipende unicamente dalla valutazione della banca.

Il provvedimento prevede la possibilità di disciplinare ulteriori modalità attuative e operative o elementi e requisiti integrativi con decreto del MEF.

Altri aspetti di rilevanza aziendale.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto e fino al 31 dicembre 2020 non si applicano le norme sulla riduzione del capitale per perdite (anche al di sotto del limite legale) e non operano le cause di scioglimento per le s.p.a. e per le s.r.l. se la fattispecie si verifica in un esercizio chiuso entro la predetta data.

Al fine di favorire l’immissione di denaro fresco nelle società i finanziamenti soci effettuati dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre2020 non sono considerati postergati (in assenza di detta disposizione i finanziamenti fatti dovrebbero essere rimborsati dopo che sono stati onorati tutti i restanti debiti verso terzi, sarebbero crediti subordinati).

Sono improcedibili le istanze di fallimento depositate fra il 9/3/2020 e il 30 giugno 2020 (eccezion fatta per le richieste del P.M.).

Sono altresì sospesi alcuni termini riguardanti i titoli di credito, quali cambiali e assegni.

I termini di sospensione di versamenti tributari e contributivi sono stati oggetto di una precedente comunicazione, alla quale si rinvia.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento o approfondimento.

Cordialmente.

Studio Vancini

Dante nel quattordicesimo secolo scriveva:

Libertà va cercando ch’è sì cara, come sa chi per lei vita rifiuta”.

Se Dante fosse vissuto nel ventunesimo secolo probabilmente avrebbe scritto:

Liquidità va cercando ch’è sì cara, come sa chi con lei l’azienda vive”.

Emergenza Coronavirus – Mancato adempimento contrattuale

La pesante situazione sanitaria e di conseguenza economico-finanziaria costringe molte persone e/o imprese a sospendere i pagamenti contrattualmente dovuti oppure ad effettuare pagamenti parziali (di canoni di locazione, di fatture di fornitori, ecc.).

L’inadempimento (o il parziale adempimento) può avere conseguenze economiche quali la richiesta di risarcimento danni e/o la risoluzione del rapporto ed anche conseguenze reputazionali.

E’ indispensabile che la parte inadempiente dia tempestiva comunicazione scritta alla controparte (con mezzi quali racc. r.r. o pec) della impossibilità di adempiere, in tutto o in parte, alle proprie obbligazioni, motivando adeguatamente le cause di forza maggiore; è opportuno inoltre che si dichiari disposta ad esaminare amichevolmente la situazione venutasi a creare al momento in cui si potrà avere un quadro economico che consenta di fare valutazioni attendibili (inutile fissare fin da ora periodi più o meno lunghi, nessuno può sapere quanto durerà la pandemia e come la stessa evolverà). Detta comunicazione è importante non solamente per il mancato pagamento dei canoni di locazione (che sembra essere l’argomento di maggior interesse da parte di molti operatori), ma anche per tutti i restanti rapporti commerciali e privatistici, nessuno escluso (in particolare nei rapporti con l’estero, in quanto non tutti gli Stati hanno subito una aggressione virale simile a quella italiana).

La parte non inadempiente può accettare puramente e semplicemente la richiesta di controparte, ma appare consigliabile controbattere con immediatezza (sempre per racc.r.r. o pec) le pretese di controparte (temporanea difficoltà ad adempiere non significa impossibilità, non esiste impossibilità assoluta a pagare somme in danaro), con riserva di eventuale accordo bonario al momento in cui cesserà la situazione derivante dal corona virus.

La sospensione totale o parziale dei pagamenti potrà portare in seguito di tempo a un accordo di rinegoziazione, qualora entrambe le parti abbiano interesse ad una composizione amichevole ed alla prosecuzione del rapporto, oppure alla risoluzione del rapporto (consensuale o giudiziale).

Stante la assoluta impossibilità di prevedere la durata della situazione e le implicazioni che la stessa comporterà, è assurdo e illogico pretendere di raggiungere oggi degli accordi sull’entità delle riduzioni e/o sulla durata delle sospensioni (come purtroppo qualche sprovveduto consiglia). Ciascuna parte riaffermi al momento per iscritto le proprie ragioni e argomentazioni, con eventuale dichiarazione di generica disponibilità a discutere accordi futuri quando ciò sarà possibile. Detti eventuali accordi scritti potranno essere poi sottoposti a registrazione senza alcuna possibilità di contestazione di tardiva registrazione (la data dell’atto sarà quella dell’accordo, anche se con effetti economici retroattivi).

La dichiarazione di disponibilità alla trattativa futura potrebbe avere un significato positivo in sede di decisione giudiziale (dimostrazione di buona volontà e correttezza commerciale). Ovviamente qualora si vogliano respingere in toto le pretese della parte inadempiente è necessario contestare puramente e semplicemente la richiesta, senza alcuna apertura.

Ciò doverosamente premesso sul piano giuridico, non si può non ricordare che esiste anche un piano etico, di solidarietà, di comunità. Per cui si invitano i soggetti che siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni senza eccessiva difficoltà ad effettuare i pagamenti dovuti alle scadenza convenute. Il fermo dei pagamenti anche da parte di chi non ha difficoltà finanziarie aggrava inevitabilmente la situazione economica e sociale.

Lo Studio è ovviamente a disposizione per l’esame di singole problematiche.

Emergenza Coronavirus – Per la richiesta dell’indennità di € 600 basta il Pin semplice

Come evidenziato dagli organi di stampa il decreto “Cura Italia” in corso di conversione definitiva prevede alcune indennità a favore dei liberi professionisti titolari di partita iva e dei collaboratori coordinati e continuativi, iscritti alle Gestione separata Inps, con posizione attiva alla data del 23 febbraio 2020.

Una misura analoga viene prevista anche a favore dei lavoratori autonomi iscritti alle altre Gestioni previdenziali Inps (es. Gestione artigiani e commercianti). Si tratta più nello specifico di soggetti titolari di ditta individuale e/o soci lavoratori di società di persone e/o di capitali.

Il beneficio spetta anche ai lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo (Enpals), ma solo se in possesso di specifici  requisiti che qui si omettono per brevità

Per poter accedere ai benefici è comunque necessario non essere titolari di pensione e non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (con l’unica eccezione della contemporanea iscrizione alla Gestione Separata Inps che non comporta il venir meno del beneficio).

Alla data attuale l’indennità è fissata in € 600 (seicento) e viene riconosciuta solo per il mese di marzo u.s.

Il protrarsi dell’emergenza sanitaria comporterà tuttavia la necessità di estendere i sussidi anche per i mesi successivi.

Nei prossimi giorni verranno fissate le modalità di presentazione della domanda e si spera che vengano forniti opportuni chiarimenti ai casi dubbi.

E’ tuttavia necessario che ciascun soggetto potenzialmente interessato al bonus provveda immediatamente a verificare se dispone di un pin personale per l’accesso ai servizi inps.

Basta il Pin semplice e non è necessario il pin dispositivo.

Chi non avesse il pin Inps è pertanto invitato a richiederlo senza indugio con le seguenti modalità:

1) mediante accesso al sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”;

2) mediante Contact Center Inps, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile).

Dopo aver effettuato la richiesta del Pin si riceveranno le prime 8 cifre (via SMS o e-mail) e tale codice sarà sufficiente per poter presentare la domanda.

Emergenza Coronavirus – I provvedimenti del Governo e le risposte alle principali questioni (aggiornamento del 10 marzo 2020)

Si riportano di seguito i più recenti provvedimenti del Governo emanati lo scorso 8 e 9 marzo nonchè le risposte fornite in data odierna (10 marzo) sulle questioni di maggiore interesse legate all’Emergenza Covid19.

Si allegano inoltre anche il modello per l’autocertificazione relativo agli spostamenti e la relativa direttiva del Ministero degli Interni.

Lo Studio segue con attenzione la sistuazione e fornirà tempestivamente ulteriore documentazione nonchè i chiarimenti, soprattutto quelli relativi al settore societario e tributario, che sono in corso di approvazione da parte degli organi ministeriali competenti.

Agg. 10 marzo 2020

modulo_autodichiarazione_spostamenti

domande e risposte Coronavirus Governo 10 03 2020

GU 9_3_2020 Provvedimenti COVID19

direttiva_spostamenti ministero interni

Dpcm 8 marzo 2020 Coronavirus GU 59 del 8_3_2020

Legge di bilancio 2020 – Detrazione fiscale per il c.d. “bonus facciate” – revisione sconto in fattura

Con l’approvazione della legge di bilancio 2020, le detrazioni già previste per gli interventi di riqualificazione energetica, per gli interventi di recupero edilizio e per il c.d. “bonus mobili” sono prorogate anche per l’anno in corso, con due novità rappresentate dalla introduzione del c.d. “bonus facciate” e dalla revisione della disciplina applicabile allo sconto in fattura.

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